Novità in tema di trasparenza delle partecipazioni in società quotate

DA Alessandro Chieffi24 aprile 2020

  1. Introdotta in via temporanea nuova soglia rilevante per le società non controllate di diritto

Con delibera n. 21326 del 9 aprile 2020, pubblicata sul sito www.consob.it il 10 aprile e in vigore dall’11 aprile, la Consob ha ridotto la prima soglia rilevante ai fini della comunicazione di cui all’art. 120, comma 2, del TUF dal 5% al 3% per le PMI e dal 3% all’1% per le altre società quotate.

Il provvedimento riguarda 104 società, elencate nel provvedimento, non soggette a controllo “di diritto” e ha una durata di 3 mesi, salvo revoca anticipata. Durante tale periodo restano altresì in vigore le ordinarie soglie del 5% (per le PMI) e del 3% (per le altre società). Il provvedimento sostituisce la delibera 21304 del 17 marzo 2020, di analogo tenore, che aveva ad oggetto un numero più limitato di società emittenti.

La Consob ha anche stabilito un termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento, entro il quale devono essere comunicate le partecipazioni uguali o superiori alle nuove soglie (ma inferiori a quelle ordinarie) detenute alla data di entrata in vigore. 

Come chiarito in passato dalla Consob, i giorni lavorativi vanno intesi come giorni di mercato aperto, sicché il termine ultimo della disposizione transitoria in questione scadrà il 27 aprile p.v.. Va da sé che eventuali raggiungimenti delle nuove soglie intervenuti dopo l’11 aprile dovranno essere comunicati nel termine ordinario di 4 giorni di mercato aperto.

Sebbene ciò non sia precisato nel provvedimento, deve ritenersi che nessuna comunicazione dovrà essere fatta in occasione della cessazione dell’efficacia del provvedimento in commento.

Si ritiene, invece, che debbano essere comunicati eventuali raggiungimenti di soglia intervenuti nel periodo di vigenza del provvedimento, anche se il temine per la comunicazione venga a scadere dopo il termine ultimo di efficacia del provvedimento stesso. Ciò, in applicazione del principio tempus regit actum e in ottica prudenziale.

Per quanto riguarda la disciplina dell’adempimento in questione, si applicano tutte le disposizioni contenute nel TUF, nel Regolamento Emittenti e nell’Allegato 4, compreso l’obbligo di comunicare la riduzione della partecipazione al di sotto della nuova soglia. 

Per quanto riguarda la comunicazione di partecipazioni già possedute, è stato sollevato il dubbio che la mancata comunicazione comporti la sospensione del diritto di voto ai sensi dell’art. 120, comma 5, del TUF[1]. È evidente la delicatezza della questione, considerato il periodo assembleare.

Si fa presente, infine, che il nuovo provvedimento non risulta applicabile in via estensiva alle società non controllate di diritto le cui azioni sono quotate su AIM Italia. Ciò in quanto il regolamento di tale mercato richiama la disciplina sulla trasparenza delle partecipazioni rilevanti solo per quanto riguarda le modalità di applicazione degli obblighi di comunicazione, mentre le soglie rilevanti sono stabilite direttamente dal regolamento stesso, senza alcun rinvio alla normativa applicabile alle società quotate.

  1. Introdotta in via temporanea nuova soglia rilevante per le dichiarazioni di intenzioni nelle società non controllate di diritto

Con delibera n. 21327 del 9 aprile 2020 la Consob ha inoltre introdotto, per una durata di 3 mesi, salvo revoca anticipata, una

nuova soglia rilevante ai fini dell’obbligo di comunicare gli obiettivi che l’azionista intende perseguire nei sei mesi successivi, come previsto dal comma 4-bis dell’art. 120 TUF. La nuova soglia, pari al 5% dei diritti di voto, si aggiunge a quelle ordinarie del 10%, 20% e 25%.

Il provvedimento riguarda le stesse 104 società emittenti indicate nella delibera n. 21326. Diversamente da quanto previsto da tale delibera peraltro, l’obbligo di effettuare la dichiarazione di intenzioni si applica esclusivamente nel caso in cui la soglia del 5% sia raggiunta o superata durante la vigenza del provvedimento, non rilevando i raggiungimenti/superamenti intervenuti prima dell’11 aprile.

Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di intenzioni previste dal nuovo articolo 122-ter del Regolamento Emittenti, come introdotto con la Delibera della Consob n. 21320 del 7 aprile 2020, peraltro entrato in vigore dopo la delibera n. 21327 (v. paragrafo seguente).

  1. Regolamento di attuazione dell’art. 120, comma 4-bis. Nuova modulistica

Con delibera n. 21320 del 7 aprile 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 2020 ed entrata in vigore il 18 aprile, la Consob ha apportato rilevanti modifiche al Regolamento Emittenti e al relativo Allegato 4.

Il provvedimento vede la luce a distanza di quasi 10 mesi dalla breve consultazione pubblica svoltasi nell’estate del 2019.

Si indicano, in estrema sintesi, i principali contenuti del provvedimento:

  • vengono previste alcune ipotesi di esenzione dall’obbligo effettuare la dichiarazione di intenzioni[2];
  • viene introdotto un nuovo modello 120D per l’adempimento dell’obbligo in questione;
  • viene aggiornato il modulo 120A, da utilizzarsi per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

_____________________________

[1] Per l’inapplicabilità della sospensione del diritto di voto si è espressa Assonime in una News del 7 aprile 2020, a commento della Delibera n. 21304, ora abrogata.

[2] In particolare, tale obbligo non si applica:

  • quando un altro socio disponga da solo della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea;
  • quando la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimenti infragruppo;
  • quando il superamento della soglia è indipendente dalla volontà dell'acquirente, perché determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o conversione originariamente spettanti;
  • quando il superamento della soglia è conseguente a successioni o atti tra vivi a titolo gratuito;
  • quando le azioni sono acquisite esclusivamente ai fini della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le stesse azioni;
  • a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni;
  • ai diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione;
  • alle azioni acquisite o cedute dalla BCE e dalla anche centrali nazionali;
  • alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto relativi alle azioni non siano esercitati.
  • per le partecipazioni acquistate, anche in forma aggregata, nell'ambito delle attività di gestione collettiva da gestori UCITS, da FIA italiani non riservati o da FIA UE equiparabili;
  • se l'acquisto della partecipazione determina l'obbligo o è effettuato nell'ambito di un'opa comunicata al mercato.

 

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